Riferimenti Legislativi

– Legge 26 gennaio 1963 n° 91 “Riordinamento del Club Alpino Italiano”
– Legge 24 dicembre 1985 n° 776 “Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano”
– Legge 18 febbraio 1992 n°162 “Provvedimenti per i volontari del C.N.S.A.S. per le agevolazioni delle relative operazioni di soccorso
– Legge 24 marzo 1994 n° 374 “Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico”
– Legge 24 febbraio 1992 n° 225 “istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile
– Legge 21 marzo 2001 n° 74 “disposizioni per favorire l’attività del C.N.S.A.S.

L’improvvisazione, per quanto umanamente meritevole, non è assolutamente accettabile in un settore che necessita esclusivamente di personale altamente specializzato.

Sono questi i motivi che hanno portato alla recente approvazione della legge 21 marzo 2001,n. 74 (G.U. n° 74 del 29 marzo 2001) che, nelle operazioni di soccorso in zone impervie, affida al CNSAS “la funzione di coordinamento nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni”, e individua nello stesso il “riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo”.

DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DI ALCUNE LEGGI

Legge 18 Febbraio 1992, n. 162 – (detta Legge Marniga)
Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso

Art. 1
1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonchè nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.
Art. 2
1. Il regolamento per l’attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:
a. per l’accertamento dell’avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;
b. sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all’indennità
c. per l’accertamento dell’avvenuta astensione dal lavoro;
d. sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonchè per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.
Art.3
1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l’assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.
Art.4
1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.
2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall’obbligo della bolla di accompagnamento.
3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.
Art.5
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano”.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/2/1992.

Decreto Ministeriale 24 Marzo 1994, n. 379
Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
• Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162 recante provvedimenti per i volontari del soccorso alpino e speleologico;
• Visto, in particolare, l’art. 2 che prevede l’emanazione di un regolamento attuativo recante disposizioni sull’accertamento dell’avvenuto impiego e dell’astensione dal lavoro dei volontari, sulle caratteristiche di tale impiego, nonché sulle modalità e termini per le richieste di rimborso della retribuzione e di corresponsione dell’indennità;
• Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
• Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 27 gennaio 1994;
• Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2483-III/4 del 21 febbraio 1994);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni relative all’impiego dei volontari
1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.
2. La dichiarazione relativa all’avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui al comma 1, è rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, o dai loro delegati.
3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite il delegato di zona, alla predetta autorità amministrativa locale il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con l’indicazione dell’ora di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.
4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell’attività lavorativa.
5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – Sezione particolare del Club alpino italiano, trasmette annualmente agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli istituti previdenziali interessati, i nominativi dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
Art. 2
Volontari lavoratori dipendenti
1. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell’Istituto di previdenza.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione.
3. La domanda deve contenere le generalità del lavoratore che ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione, l’importo della retribuzione corrisposta, nonché l’attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro.
4. Il datore di lavoro presso cui è occupato il volontario è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazione, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l’avvenuta astensione dal lavoro.
5. Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, inviano la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla domanda di rimborso devono essere allegate le dichiarazioni del presidente e dell’organo di controllo dell’Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
Art.3
Volontari lavoratori autonomi
1. I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l’indennità prevista dal comma 3 dell’art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione.
3. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione, deve essere allegata l’attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell’interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. L’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una volta determinato l’ammontare dell’indennità spettante al volontario, sulla base dell’importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita apertura di credito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale procedendo quindi al pagamento dell’indennità all’avente diritto.
5. Ai fini della determinazione dell’indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.
Art.4
Disciplina transitoria
1. Per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo compreso fra la entrata in vigore della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli articoli 2 e 3, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla suindicata data di pubblicazione.
2. Le domande devono contenere gli elementi di cui all’art. 2, comma 3, per i lavoratori dipendenti e di cui all’art. 3, comma 3, per i lavoratori autonomi; l’attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, è sostituita da una dichiarazione di responsabilità del volontario, resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Legge 8 marzo 1991, n. 81 (gu n. 064 del 16/03/1991)
Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

art. 1. oggetto della legge
1 . la presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.
art. 2. oggetto della professione di maestro di sci
1 . è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
2 . le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci.
art. 3. albo professionale dei maestri di sci
1 . l’esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 13.
2 . l’iscrizione va fatta all’albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.
art. 4. condizioni per l’iscrizione all’albo
1 . possono essere iscritti all’albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all’articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla comunità economica europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
art. 5. trasferimento
1 . le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all’altro, nonché per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all’albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l’iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.
art. 6. abilitazione tecnico-didattico-culturale
1 . l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell’articolo 9.
2 . i corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all’articolo 13, nonché degli organi tecnici della federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.
art. 7. materie di insegnamento
1 . i corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.
art. 8. competenze della federazione italiana sport invernali
1 . la federazione italiana sport invernali, quale emanazione del comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.
2 . le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all’articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma primo del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.
art. 9. commissioni di esame
1 . le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d’intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.
2 . le prove d’esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. l’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.
3 . la sezione culturale comprende, tra l’altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.
art. 10. specializzazioni
1 . le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.
art. 11. validità dell’iscrizione e aggiornamento professionale
1 . l’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell’articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.
2 . le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.
3 . la frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell’iscrizione all’albo.
art. 12. maestri di sci stranieri
1 . le regioni disciplinano l’esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. l’autorizzazione all’esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla federazione italiana sport invernali, d’intesa con il collegio nazionale di cui all’articolo 15, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.
2 . l’elenco degli stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dalla federazione italiana sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.
art. 13. collegi regionali dei maestri di sci
1 . in ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.
2 . sono organi del collegio:
a) l’assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma terzo;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3 . spetta all’assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all’articolo 15;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4 . spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull’esercizio della professione, l’applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5 . la vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l’approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma terzo, spettano alla competente autorità regionale.
art. 14. collegi interregionali
1 . nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l’istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.
2 . le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l’istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.
3 . ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l’iscrizione ad altro collegio regionale.
art. 15. collegio nazionale dei maestri di sci
1 . è istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2 . i membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3 . la vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal ministero del turismo e dello spettacolo.
art. 16. funzioni del collegio nazionale
1 . spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
c) coordinare l’attività dei collegi regionali dei maestri di sci;
d) definire, in accordo con la federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in italia e all’estero;
f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l’ordinamento della professione;
g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.
art. 17. sanzioni disciplinari e ricorsi
1 . i maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2 . i provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l’iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.
3 . la decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4 . i provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.
art. 18. esercizio abusivo della professione
1 . l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell’ articolo 348 del codice penale .
2 . ai fini di cui al comma primo, all’insegnamento professionale è equiparato l’accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
art. 19. esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza
1 . per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall’articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
art. 20. scuole di sci
1 . le regioni disciplinano l’istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:
a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;
b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l’attività;
c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all’organizzazione delle scuole stesse.
art. 21. corsi ed istruttori del club alpino italiano
1 . il club alpino italiano (cai), ai sensi delle lettere d) ed e) dell’ articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 , e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2 . gli istruttori del cai svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3 . le attività degli istruttori del cai sono disciplinate dai regolamenti del cai medesimo.
4 . al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma primo non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
art. 22. adeguamento della legislazione regionale
1 . le regioni, salvo quanto disposto dal comma secondo, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.
2 . al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d’esame per l’abilitazione tecnico-didattico -culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell’articolo 7 e del comma secondo dell’articolo 9 della presente legge.
art. 23. abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina
1 . i corsi previsti dall’ articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 , sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all’articolo 13 della medesima legge. le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l’organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all’articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.
2 . le commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all’articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. la valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all’articolo 7, comma ottavo, della medesima legge n. 6 del 1989.
la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.